Recentemente l'Unione Democratica di Centro e la Lega dei ticinesi hanno lanciato la raccolta delle firme per inserire la protezione del segreto bancario nella Costituzione della Svizzera.
Il Dr. Avv. Tuto Rossi è stato incaricato di preparare l'articolo costituzionale che verrà sottoposto al voto del popolo e dei cantoni svizzeri.
In Svizzera ogni modifica della costituzione federale richiede una doppia maggioranza in votazione popolare; la maggioranza dei votanti e la maggioranza dei Centoni che compongono la Confederazione.
Ecco il testo che verrà sottoposto al voto
La costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue:
Art. 13 Protezione della sfera privata e garanzia del segreto bancario (nuovo)
1 (invariato)…..
2 (invariato)…..
Art. 13 cpv. 3 (nuovo)
3 Ognuno ha diritto alla segretezza delle sue relazioni d’affari con le banche autorizzate ad operare in Svizzera. Senza il suo consenso, nessuna informazione sarà trasmessa a una entità estera o a un’autorità federale non vincolata dal segreto bancario.
Art. 13 cpv. 4 (nuovo)
4 Il segreto bancario non copre attività criminali come terrorismo, crimine organizzato, riciclaggio di denaro e la Svizzera assicura assistenza all’autorità estera quando l’attività perseguita sia punibile dal diritto interno (principio della doppia incriminazione).
Art. 13 cpv. 5 (nuovo)
5 La legge prevede provvedimenti per evitare che la garanzia del segreto bancario venga aggirata a scopi di indagine fiscale. L’autorità giudiziaria può rivedere la qualificazione del reato proposta dallo Stato richiedente.
Motivazioni (scheda tecnica)
Il segreto bancario, pur godendo di una lunga tradizione in Svizzera, non è ancorato nella Costituzione federale. Il suo fondamento giuridico risiede in una pluralità di leggi quali le norme sulla protezione della personalità (art. 28 CC, FF 1970 I 1175 e DTF 119 II 225), quelle sull’obbligo di fedeltà che caratterizza le relazioni contrattuali tra la banca e il cliente, in particolare quelle del mandato (art. 398 CO), nel diritto penale e nella legge federale sulle banche (art. 47 LBCR).
Questa diversificazione ha favorito un allentamento del principio e una sua interpretazione sempre più permissiva.
Si impone quindi di ancorare la garanzia del rispetto del segreto bancario nei diritti fondamentali protetti dalla costituzione federale completando e modificando l’attuale articolo 13 che oggi recita
Art. 13 Protezione della sfera privata
1 Ognuno ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare nonché delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni.
2 Ognuno ha diritto d’essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.