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Società per azioni in Svizzera
Il parlamento svizzero sta modificando nuovamente il diritto della società per azioni, cioè della Società Anonima (SA).
Lo scopo della revisione è di rafforzare il diritto all’informazione degli azionisti. Gli azionisti potranno chiedere per iscritto in qualsiasi momento informazioni sugli affari della società al Consiglio di Amministrazione.
Secondo il disegno di legge (art. 710 cpv. 1 del nuovo codice delle obbligazioni), i membri del Consiglio di Amministrazione saranno eletti ogni anno individualmente.
Una maggiore attenzione viene prestata ai conflitti di interesse. Il presidente del Consiglio di amministrazione dev’essere informato senza indugio circa l’insorgenza di eventuali conflitti di interessi.
Sarà in particolare vietato esercitare influenza reciproca fra i Consiglieri di amministrazione di varie società quotate in borsa riguardo alle loro indennità.
Importantissima novità per il diritto svizzero è la facoltà concessa al Consiglio di Amministrazione, dopo decisione dell’assemblea generale, di aumentare o diminuire il capitale azionario della metà del capitale iscritto a Registro di Commercio per la durata di 3 anni.
L’obiettivo di tutta la revisione del diritto della SA è di migliorare la trasparenza, di scongiurare il più possibile i conflitti di interesse e di ridare all’assemblea degli azionisti il potere effettivo sulla gestione della società.
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